Art. 15.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589,

 

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secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

          b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

          «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

          c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

          d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.